Scatterà il 12 ottobre prossimo l’obbligo di comunicazione all’Inail anche per gli infortuni di breve durata.
Finora, il datore di lavoro era tenuto a fare denuncia all’Istituto solo per infortuni sul lavoro con assenze superiori ai 3 giorni.
Dal 12 ottobre, invece, ai sensi del decreto 183/2016, il datore di lavoro (quindi anche la scuola) dovrà “comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
La differenza sostanziale tra i due tipi di adempimento è che per gli infortuni brevi si tratta di una semplice comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per gli infortuni superiori a 3 giorni è una denuncia necessaria a fini assicurativi.
In entrambi i casi la comunicazione va fatta entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
Le sanzioni in caso di inadempimento sono pesanti: fino a 1972 euro per gli infortuni più brevi e fino a 4932 euro per assenze superiori ai 3 giorni.
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