Questa la novità contenuta nel Disegno di Legge approvato il 12 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri, che, all’art. 9, apporta modifiche al Dpr n. 1124/1965, nell’ottica di semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione.
Se la norma supererà l’esame parlamentare, il datore di lavoro sarà esonerato dall’obbligo previsto dall’art. 54 del T.U. sulle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, che, com’è noto, prevede che la parte datoriale, in caso di infortunio sul lavoro che abbia come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, debba trasmettere, entro due giorni dal fatto, denuncia all’Autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Quindi, oltre alla comunicazione all’Inail, il datore di lavoro è tenuto a questo adempimento che, dal momento in cui l’Istituto infortunistico ha introdotto la denuncia telematica, si configura indubbiamente come un obbligo scomodo da rispettare in termini di tempo e di carico di lavoro.
Il Ddl in esame al Parlamento prevede, inoltre, la modifica dell’art. 56, comma 1, del suddetto Testo Unico, introducendo un nuovo adempimento per l’Inail a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’Istituto dovrà trasmettere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro una copia della denuncia con riferimento ai casi di infortunio grave che abbiano comportato lesioni tali da provocare un’inabilità superiore a 30 giorni o addirittura il decesso. Grazie a questa segnalazione, la Dpl potrà effettuare le opportune visite ispettive sui luoghi di lavoro.