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Infortuni sul lavoro: le visite di controllo spettano all’Inail

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Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017, ha abrogato integralmente il decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206.

In particolare, all’art. 4, ha modificato le cause che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Infatti, non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

Rispetto alla formulazione del “vecchio” decreto, vengono eliminate, tra le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità, gli infortuni sul lavoro.

Quindi, come prima immediata interpretazione di questa cancellazione, si è ipotizzato che l’obbligo di reperibilità sussistesse anche per i casi di infortunio sul lavoro. Invece, pare non essere così. Infatti, è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una risposta a quesito circa le modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro.

I controlli spettano all’Inail

In sostanza, secondo il Capo dell’Ufficio Legislativo, Avv. Angelo Vitale, nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

Infatti, il decreto 206/2017 regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”. Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”.

Al riguardo, nella risposta a quesito, la Funzione Pubblica segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. ”

Per queste ragioni, il dipendente assente per infortunio sul lavoro, sarà sottoposto a visita di controllo non dall’Inps, secondo le fasce di reperibilità valevoli per i pubblici dipendenti in caso di malattia, ma dall’Inail, secondo le proprie regole.