Il recente caso della maestra condannata per la morte di un allievo precipitato per le scale dopo aver chiesto il permesso di andare in bagno, ha gettato molto sconcerto nel mondo della scuola.
Sull’argomento affronteremo una puntata della Tecnica della Scuola live mercoledì 19 maggio alle ore 16. I nostri esperti affronteranno la tematica degli infortuni a scuola con riferimento alle responsabilità dei docenti, dei dirigenti e del personale scolastico. Parteciperanno il coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti Rino Di Meglio, il presidente Sidels (Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica) avv. Dino Caudullo e l’esperto di normativa scolastica e membro Sidels avv. Francesco Orecchioni. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.
Accade abbastanza frequentemente, infatti, che gli alunni escano dall’aula per recarsi in bagno e certamente non si può pretendere che la maestra abbandoni la classe per accompagnare l’alunno o- peggio- che gli neghi il permesso di andare in bagno.
Prescindendo dall’episodio specifico (in cui nella classe si trovavano due maestre in compresenza), appare opportuna una breve disamina in ordine agli aspetti giuridici che regolano la responsabilità della scuola (e dei docenti) in tema di vigilanza.
La giurisprudenza ritiene che le istituzioni scolastiche abbiano una responsabilità di natura contrattuale rispetto alle famiglie che affidano loro i figli.
Da tale responsabilità possono rimanere esenti solo se riescono a dimostrare che l’evento sia stato imprevedibile e si sia verificato nonostante l’adozione di efficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo.
L’affermazione della natura contrattuale della responsabilità esonera le famiglie dal dimostrare la colpa del singolo docente o comunque dell’istituzione scolastica, essendo sufficiente in linea di massima che l’allievo si trovasse a scuola al momento dell’infortunio, anche se non c’è alcuna prova di come si siano verificati i fatti (Corte di Cassazione, n. 7410/2021).
Dunque, anche se l’alunno “si fa male da solo” (perché scivola o corre mentre scende le scale), la scuola è tenuta a risarcire il danno.
Infatti, secondo la Cassazione, in questi casi non spetta al danneggiato dimostrare come si è verificato il sinistro.
Come si è visto, la “natura contrattuale” del rapporto tra famiglia e istituzione scolastica fa sorgere in capo alla scuola l’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, fino a quando l’alunno rimane nella situazione di affidamento e, dunque, nella sfera di controllo dell’a scuola.
La giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l’obbligo di vigilanza non riguarda solo il caso dell’alunno che si trova in classe o in palestra, ma comprende tutti i casi in cui l’allievo si trova all’interno del plesso scolastico.
Per esempio, anche all’interno dello spogliatoio della palestra (Cass. n. 3695 del 25/02/2016).
La responsabilità può sussistere anche fuori dell’edificio scolastico (per esempio in un cortile usato per l’attività ricreativa) o nell’area di proprietà della scuola usata per consentire l’accesso o l’uscita dall’edificio scolastico (Cass. n. 22752 del 04/10/2013, con riferimento al danno procuratosi dall’alunno sul piazzale antistante il cancello di ingresso all’edificio scolastico).
La responsabilità può estendersi anche al caso di alunno uscito dalla scuola, ma non riaffidato ad altro adulto (Cass. n. 10516 del 28/04/2017 relativa al danno subito dal minore accompagnato dall’insegnante alla fermata del bus).
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