Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7410, depositata il 17 marzo 2021), fa il punto sulla responsabilità della scuola in caso di infortunio.
Un ragazzo, nel scendere le scale per uscire dalla scuola, subisce un grave infortunio. La sua richiesta di risarcimento danni (rivolta alla scuola e alla società assicuratrice) viene rigettata sia in primo grado che nel giudizio di appello, perchè l’alunno non aveva dimostrato come si era verificato l’infortunio, in quanto l’unico teste non aveva visto cadere il ragazzo, né aveva indicato su quale scala era caduto, ma aveva solo riferito di averlo visto soccorrere dai compagni.
La Corte di Cassazione, però, annulla la decisione impugnata,
La scuola si era difesa sostenendo che non c’era nessuna prova in ordine “all’eventuale mancanza di misure organizzative idonee ad evitare l’insorgere di una situazione di pericolo“.
Secondo la Corte di Cassazione, però, la scuola è comunque responsabile, anche se non c’è alcuna prova di come si sono verificati i fatti.
Dunque, anche se l’alunno “si fa male da solo” (perché scivola o corre mentre scende le scale), la scuola è tenuta a risarcire il danno.
Infatti, secondo la Cassazione, in questi casi non spetta al danneggiato dimostrare come si è verificato il sinistro.
La giurisprudenza ritiene che le istituzioni scolastiche abbiano una responsabilità di natura contrattuale rispetto alle famiglie che affidano loro i figli.
Da tale responsabilità possono rimanere esenti solo se riescono a dimostrare che l’evento sia stato imprevedibile e si sia verificato nonostante l’adozione di efficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo.
Come si è visto, la “natura contrattuale” del rapporto tra famiglia e istituzione scolastica fa sorgere in capo alla scuola l’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, fino a quando l’alunno rimane nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo della scuola.
La giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l’obbligo di vigilanza non riguarda solo il caso dell’alunno che si trova in classe o in palestra, ma comprende tutti i casi in cui l’allievo si trova all’interno del plesso scolastico.
Per esempio, anche all’interno dello spogliatoio della palestra (Cass. n. 3695 del 25/02/2016).
La responsabilità può sussistere anche fuori dell’edificio scolastico (per esempio in un cortile usato per l’attività ricreativa) o nell’area di proprietà della scuola usata per consentire l’accesso o l’uscita dall’edificio scolastico (Cass. n. 22752 del 04/10/2013, con riferimento al danno procuratosi dall’alunno sul piazzale antistante il cancello di ingresso all’edificio scolastico).
La responsabilità può estendersi anche al caso di alunno uscito dalla scuola, ma non riaffidato ad altro adulto (Cass. n. 10516 del 28/04/2017 relativa al danno subito dal minore accompagnato dall’insegnante alla fermata del bus).
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