La sentenza della Corte di Cassazione n 27573, sancisce che la scuola e il personale scolastico, in caso di infortunio dell’alunno, non sono responsabili se non viene provato il danno.
Questa decisione è molto importante perché potrebbe fare chiarezza sulla questione, dato l’alto numero di vicende che ha visto sentenze a volte molto diverse fra loro.
La vicenda da cui si muove la sentenza riguarda l’episodio di un ragazzo, che è caduto a terra durante l’orario scolastico. In seguito, all’alunno è stata diagnosticata una epifisiolisi all’anca destra, due mesi dopo l’incidente.
In seguito a questo incidente la madre dell’alunno, in qualità di legale rappresentate del figlio minore, si legge su Il Sole 24 Ore, agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, nonché degli insegnanti e assistenti presenti in occasione della caduta, per ottenere il risarcimento del danno alla salute occorso al figlio in conseguenza dell’incidente avvenuto in orario scolastico.
La Cassazione, come i giudici di merito in precedenza, esaminando il caso, ha mostrato contrarietà alla tesi del genitore, in quanto questa non ha provato sufficientemente e adeguatamente il nesso di causalità tra l’evento e il danno, ovvero tra la caduta del ragazzo e la patologia successivamente diagnosticatagli.
In particolare per la Cassazione è inammissibile il ricorso, appunto per mancanza di prove: “in mancanza di una effettiva violazione delle norme di diritto richiamata dalla parte ricorrente, i motivi di tale ricorso in esame, si risolvono dunque, in sostanza, nella censura di insindacabili accertamenti di fatto svolti in sede di merito e nella richiesta di una e diversa valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità”, scrive la Cassazione.
Che conclude “Essendo però stato escluso il nesso di causa tra detto incidente e il danno lamentato, la questione risulta del tutto irrilevante, e di conseguenza le censure risultano inammissibili in quanto non attinenti alle effettive ragioni della decisione impugnata“.
Quindi, in questo caso, non è bastato alla madre del ragazzo dimostrare che l’infortunio si è verificato a scuola. La patologia di cui soffre l’alunno non è attribuibile alla caduta, quindi la scuola e il personale scolastico non possono essere perseguiti.
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