Ci arriva un quesito da parte di una dirigente di scuola secondaria di primo grado, che riferisce in merito ad un episodio accaduto qualche settimana fa: un alunno, durante l’orario scolastico, sarebbe inciampato e avrebbe riportato una frattura scomposta alla gamba, oltre ad altri ematomi, anche all’altezza dell’anca sinistra. In seguito, allo studente è stata diagnosticata una epifisiolisi all’anca sinistra. La dirigente, fra le altre cose, riferisce che l’alunno si sarebbe procurato il danno da solo, durante l’uscita per andare in bagno. I genitori ritengono che la responsabilità sia della scuola, in quanto prima dell’infortunio, il ragazzo non soffriva di alcun disturbo.
La risposta la possiamo rintracciare nella sentenza della Corte di Cassazione n 27573 del 2017, che sancisce come la scuola e il personale scolastico, in caso di infortunio dell’alunno, non sono responsabili se non viene provato il danno.
La sentenza muove le mosse da una vicenda simile, se non addirittura identica, ovvero l’episodio di un ragazzo, che è caduto a terra durante l’orario scolastico. In seguito, all’alunno è stata diagnosticata una epifisiolisi all’anca destra, due mesi dopo l’incidente. Pertanto la madre, in qualità di legale rappresentate del figlio minore, agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, nonché degli insegnanti e assistenti presenti in occasione della caduta, per ottenere il risarcimento del danno alla salute occorso al figlio in conseguenza dell’incidente avvenuto in orario scolastico.
La Cassazione, come i giudici di merito in precedenza, esaminando il caso, si è mostrata contraria alla tesi del genitore, in quanto questa non ha provato sufficientemente e adeguatamente il nesso di causalità tra l’evento e il danno, ovvero tra la caduta del ragazzo e la patologia successivamente diagnosticatagli.
Nello specifico, per la Cassazione è inammissibile il ricorso, proprio per mancanza di prove: “in mancanza di una effettiva violazione delle norme di diritto richiamata dalla parte ricorrente, i motivi di tale ricorso in esame, si risolvono dunque, in sostanza, nella censura di insindacabili accertamenti di fatto svolti in sede di merito e nella richiesta di una e diversa valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità”, scrive la Cassazione.
Che conclude “Essendo però stato escluso il nesso di causa tra detto incidente e il danno lamentato, la questione risulta del tutto irrilevante, e di conseguenza le censure risultano inammissibili in quanto non attinenti alle effettive ragioni della decisione impugnata“.
Quindi, anche in questo caso, non basta che l’infortunio si verifichi a scuola, in quanto la patologia di cui soffre l’alunno non è attribuibile alla caduta, quindi la scuola e il personale scolastico non possono essere perseguiti. Bisogna provare il nesso fra la patologia e l’infortunio durante l’orario scolastico.
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