Abbiamo già illustrato le situazioni in cui il dipendente può richiedere di essere sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’inidoneità al servizio e quando invece il dirigente scolastico deve procedere d’ufficio.
In attesa di effettuare la visita richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola.
Si tratta di una tutela a carattere provvisorio e strumentale introdotta per la prima volta dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011. Il relativo provvedimento è disposto su autonoma decisione del dirigente al ricorrere di determinate condizioni di legge.
Perché il DS possa procedere in tal senso, è necessario che abbia attivato la procedura per la verifica dell’idoneità psicofisica del dipendente mediante trasmissione al MEF di tutta la documentazione a corredo della richiesta; e inoltre occorre che il dipendente abbia tenuto in servizio condotte che il dirigente valuti come potenziale fonte di pericolo e di danno, oltre che per l’incolumità del dipendente stesso, anche per quella dell’utenza e del personale scolastico.
In tali circostanze il dirigente può disporre con atto motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio sino alla data di effettuazione della visita medica di idoneità e comunque per non più di 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, salvo rinnovo o proroga per esigenze adeguatamente motivate.
L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare deve comunque essere preceduta dalla comunicazione al dipendente, il quale, una volta informato delle intenzioni del datore di lavoro, potrà nei successivi 5 giorni, presentare memorie e documenti per opporsi all’adozione del provvedimento cautelare che dovranno essere oggetto di valutazione da parte datore di lavoro.
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio va corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di malattia e il relativo periodo è computato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Qualora poi all’esito dell’accertamento presso la commissione medica di verifica, il dipendente sia risultato pienamente idoneo allo svolgimento del servizio andranno corrisposte, le somme decurtate durante il periodo di sospensione cautelare. Diversamente, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il dirigente previa comunicazione all’interessato nei tempi e nei modi indicati dal Regolamento, risolverà il contratto di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una recente circolare dell’USR Piemonte.
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