Secondo l’art. 453 del D.l.vo 397/94, il personale scolastico può essere autorizzato per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni.
Quanto sopra deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizioe, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità didattica.
Un’altra disposizione successiva, l’art. 26 della legge 448/98, prescrive che per partecipare a tali eventi, il personale può essere esonerato dal servizio.
Questa opportunità si integra con le attività previste dall’art. 64 del CCNL Scuola, per consentire ai docenti un’ulteriore possibilità di arricchimento e di crescita professionale.
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Pertanto, secondo quanto previsto dal DM 177/2000 art. 2 comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da parte del Miur ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall’amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifico esonero.
Come chiarito dal Miur con nota 3096 del 2 febbraio 2016, rientrano in queste iniziative tutte quelle proposte dagli enti accreditati dal Miur (http://archivio.pubblica.istruzione.il/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml), dalle Università (http://www.crui.it/) e dagli enti di ricerca (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-diricerca/elenco-enti).
Possono essere ricomprese anche le singole iniziative promosse da Istituzioni pubbliche, Associazioni particolarmente rappresentative all’interno del mondo scolastico o che coinvolgano un numero preponderante di partecipanti del settore scuola o da Enti di formazione accreditati dalle Regioni, così come da realtà riconosciute dal CONI per quanto riguarda l’area motoria e sportiva.
Il diritto di esonero può riguardare anche iniziative patrocinate dalla singola istituzione scolastica, per il solo personale della medesima, oppure dal competente Ufficio scolastico regionale o dal Miur, o quelle organizzate in accordo con il Miur sulla base di appositi protocolli d’intesa.
Per le iniziative promosse da enti non accreditati dal Miur è necessario avanzare apposita richiesta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, al seguente indirizzo mail: dgpers.ufficio4@istruzione.it
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