Come ogni inizio d’anno scolastico, il preside è chiamato a fornire indicazioni precise al DSGA per quanto attiene i servizi generali e amministrativi. La direttiva al DSGA, da parte del dirigente scolastico, è vincolata da precise indicazioni normative e contrattuali che ne indicano e definiscono l’ambito, i contenuti e le finalità.
Prima di delineare operativamente la direttiva al DSGA, è utile esaminare sia le principali norme di riferimento (la Legge 59/97, il D.lgs. 165/01, il D.M. 129/18) che il rapporto di lavoro descritto nel CCNL 2006/09, dove trova definizione il profilo del DSGA.
Legge 59/97, all’art. 21 comma 8, specifica le finalità dell’autonomia organizzativa scolastica “… omissis … finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture”.
Il D.lgs. 165/01, con l’art. 25 comma 5, regola il rapporto tra il DS ed il DSGA e specificatamente: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente … omissis … è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
Il D.M. 129/18 (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), all’art. 3 comma 2 richiama ancora una volta tanto la direttiva del DS che l’autonomia operativa del DSGA “Il direttore dei servizi generali e amministrativi, … omissis …, sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato”.
Il CCNL 2006/09 ha inquadrato il DSGA nel profilo di area D in cui si evidenzia che: “… omissis … Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. “.
Per quanto richiamato, la direttiva al DSGA non è un pedissequo elenco di doveri né una minuziosa e dettagliata lista di regole. La direttiva deve fornire chiare ed univoche “indicazioni di massima”, sarà il DSGA, in piena “autonomia operativa”, a tradurle in coordinamento amministrativo ed organizzazione del personale ATA.
Per chiarezza si sottolinea che gli ambiti di competenza del DSGA riguardano: gli atti a carattere amministrativo-contabile, gli atti di ragioneria, gli atti di economato, gli atti di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi, gli atti di gestione del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, le certificazioni, gli attestati e le dichiarazioni.
Schema di predisposizione della direttiva
La direttiva deve contenere, in premessa, gli elementi normativi e contrattuali di riferimento: quelli elencati sopra ne costituiscono un esempio.
Il DS. secondo i criteri della L. 59/97 (flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia, integrazione, migliore utilizzo delle risorse e delle strutture), indicherà al DSGA gli ambiti di intervento che richiedono particolare attenzione perché non regolati da una norma particolare, ma attinenti all’autonomia organizzativa dell’istituzione scolastica.
Si consiglia di articolare la direttiva in Obiettivi generali ed Obiettivi specifici, i primi ispirati all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito nel PTOF adottato, i secondi rivolti a specifiche attuazioni dell’azione amministrativa.
Riguardo quest’ultimo aspetto, si suggerisce di porre attenzione sui seguenti temi:
- Direzione del personale e degli uffici e criteri di individuazione del personale ATA responsabile di specifiche attività;
- Trasparenza amministrativa;
- Organizzazione degli uffici;
- Cortesia, collaborazione, disponibilità nei rapporti del personale ATA con il pubblico;
- Segnalazioni in materia di sicurezza e richieste interventi manutentivi;
- Tutela e riservatezza dei dati personali;
- Sviluppo del sistema informativo di istituto e misure minime di sicurezza dei dati;
- Servizio di sostegno e di integrazione al diritto allo studio;
- Sviluppo e potenziamento della comunicazione e della informazione;
- Assenza del Direttore SGA;
- Vigilanza dei locali e custodia dei beni materiali;
- Deleghe al Direttore SGA;
- Codice di comportamento del personale e relativi adempimenti;
- Riserva di eventuali modifiche ed integrazioni alla direttiva.
La direttiva al DSGA è un atto estremamente delicato, è una linea di indirizzo che richiede costante equilibrio tra la chiarezza nell’indicare gli obiettivi e l’autonomia di cui gode il DSGA. Il DS deve essere abile nell’indirizzare lo svolgimento delle attività che hanno margini di discrezionalità, lasciando al DSGA la conduzione e realizzazione concreta delle azioni da mettere in atto.