Sono molti i dubbi relativi alla maturità che attanagliano studenti, genitori e gli stessi docenti chiamati a far parte delle varie commissioni d’esame. Ad esempio, un nostro lettore ci ha chiesto se il presidente di una commissione d’esame possa interrogare o meno i candidati. Si tratta di un modus operandi comune? Se sì, in quali casi può farlo? Ci sono dei vincoli? Ecco cosa dice la normativa.
Il presidente della commissione d’esame di Stato del secondo ciclo svolge un ruolo fondamentale per garantire il regolare svolgimento e la correttezza dell’esame.
E’ una figura chiave per garantire uno svolgimento degli esami imparziale, coerente con quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale emanata annualmente, nel nostro caso dall’O.M. 55/2024, e per assicurare ai candidati una valutazione equa e trasparente.
Per salvaguardare l’omogeneità tra le commissioni e per fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione il dirigente preposto all’USR convoca in apposite riunioni i presidenti delle commissioni, insieme ai dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato.
La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Il presidente presiede la commissione, si pone come garante del rispetto delle norme e del calendario delle attività, dirige i lavori con imparzialità e professionalità, attento a mantenere sempre un clima sereno e collaborativo e promuove la coesione tra i componenti interni ed esterni della commissione.
Assicura il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame, nel rispetto della normativa vigente, promuove l’imparzialità nella valutazione degli elaborati e del colloquio orale, presiede le riunioni della commissione per discutere e decidere i voti da attribuire ai candidati.
Nella prassi apre e chiude il colloquio orale di ogni candidato. Durante il colloquio interviene, quando il caso lo richiede, per evitare che si crei una rigida distinzione tra le discipline, che il colloquio perda la dimensione del dialogo per trasformarsi in una ennesima interrogazione. Il presidente assicura l’equilibrata articolazione e durata del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell’ambito dello svolgimento del colloquio.
Anche al presidente, quindi, non è vietato intervenire nel colloquio nelle discipline per le quali ha titolo (abilitazione nella classe di concorso), ma per valorizzare la dimensione del dialogo, non certamente per interrogare con domande specifiche e nozionistiche il candidato, sia perché tale modo di procedere è contrario a quanto esplicitato espressamente nell’ordinanza, sia perché in commissione c’è già un commissario nominato appositamente per svolgere questo ruolo.
Nel caso in cui il presidente dovesse risultare un po’ invadente, ci sono sempre sei componenti della commissione, tra interni ed esterni, che possono discretamente ma fermamente fare notare che non è rasserenante per i candidati, in un contesto delicato, qual è quello degli esami conclusivi del secondo ciclo, essere bersagliati da domande né è gradito ai commissari vedere invaso il proprio campo d’azione.
Il presidente, comunque, valuta le risposte del candidato e contribuisce al voto finale.
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