Ieri 30 agosto si è svolto l’incontro Ministero-sindacati sul protocollo di sicurezza della scuola 0-6 . Ma non è mancato il confronto sul Green pass, un tema spinoso, nato denso di incognite, a partire dalla questione delle categorie incluse nell’obbligo vaccinale.
Da quanto apprendiamo dell’incontro di ieri, sembrerebbe che un imminente Dpcm andrà a chiarire questo aspetto, includendo, tra coloro che sono tenuti ad esibire il Green pass, anche il personale non statale che opera nelle scuole in qualità di esperto esterno o di collaboratore.
Questa ipotesi riguarderebbe:
Ad oggi, tuttavia, è bene chiarirlo, la norma non attribuisce a questi soggetti alcun obbligo.
La stessa nota diramata ieri dal Ministero dell’Istruzione, con tutte le specifiche su come sarà il controllo del Green pass per docenti e personale scolastico, non affronta il tema, limitandosi a ribadire che l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 vale per tutto il personale scolastico. Ancora una volta non si entra nel merito di cosa si intenda esattamente per personale scolastico.
Va detto anche che le modalità del controllo del Green pass tramite App, predisposte dal Ministero dell’Istruzione, si fonderanno, nella fase automatizzata, a regime, sull’utilizzo della piattaforma SIDI, pertanto tali procedure potranno essere adoperate solo da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale sia dipendente del Ministero. Una ragione in più per credere che collaboratori e personale delle cooperative per il momento siano fuori dall’obbligo di Green pass.
Ma riepiloghiamo, in generale, tutte le misure dedicate ai docenti per l’inizio dell’anno scolastico. Ricordiamo, peraltro, che domani 1 settembre i docenti entreranno a scuola non solo per la semplice presa di servizio, ma qualcuno anche in veste di educatore, nell’ambito di attività didattiche a tutti gli effetti, visto l’avvio dei corsi di recupero degli apprendimenti e della socialità del Piano scuola estate alla sua fase 3.
Sì, i docenti dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico, no mascherina Fp2. Per il personale impegnato con i bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale: unitamente alla mascherina il lavoratore potrà usare guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
La cattedra degli insegnanti dovrà essere collocata ad almeno due metri di distanza dagli allievi, come indicato dal Comitato tecnico scientifico.
In sala professori o durante eventuali incontri scolastici collegiali in presenza è necessario mantenere il distanziamento e l’uso della mascherina.
Sì, il Green pass potrebbe essere richiesto sin dalla presa di servizio, sebbene è probabile che alcuni dirigenti si limitino a chiederlo in relazione alla didattica e dunque solo in funzione dell’ingresso in aula.
Ad oggi sì. L’ultima nota del MI chiarisce che gli obblighi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l’organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
Sì. Il controllo avverrà mediante App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
Ad oggi la posizione del Ministero dell’Istruzione è quella di garantire i tamponi gratuiti solo a quella parte di personale esente dal vaccino per ragioni sanitarie.
La nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione precisa che la retribuzione viene sospesa sin dal primo giorno in cui il docente non sia in grado di esibire la certificazione richiesta dal dirigente scolastico, ma la sostituzione del docente avverrà non prima del quinto giorno di “assenza ingiustificata”, momento in cui scatta la sospensione formale del servizio.
La sostituzione del docente titolare privo del certificato “verde” avverrà a partire dal quinto giorno di “assenza ingiustificata”, momento in cui scatterà la sospensione formale del servizio con contestuale multa da 400 a 1.000 euro.
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