Le attività scolastiche in presenza e in sicurezza, auspicate e volute dal governo, hanno trovato conferma in tutte le disposizioni che si sono susseguite dal mese di luglio fino al decreto 122, pubblicato in gazzetta ufficiale l’undici settembre, due giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Misure urgenti per le scuole
Tutto il sistema d’istruzione nazionale, nella prospettiva di assicurare le attività didattiche in presenza ha l’obbligo, di attenersi alle seguenti disposizioni fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 dicembre 2021:
- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti incompatibili e per i bambini sotto i sei anni.
- rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ove possibile;
- divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Possesso del certificato verde Covid – 19
Certificazione verde COVID-19
La certificazione verde COVID-19 è un documento digitale o cartaceo, esso contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, è rilasciato dal Ministero della salute a tutti i cittadini che:
- hanno effettuato la prima dose o il vaccino monodose da quindici giorni.
- hanno completato il ciclo vaccinale
- sono negativi a un tampone molecolare o rapido nelle quarantotto ore precedenti.
- sono guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Esibizione della certificazione COVID – 19
Il certificato COVID -19 va esibito su richiesta del dirigente scolastico o suo delegato prima di accedere nei locali scolastici dal personale che vi presta comunque servizio come docente in qualsiasi ordine e grado di scuola, compresi:
- i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
- i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
- i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS.)
- gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Devono inoltre esserne in possesso ed esibirlo:
- Il personale ATA
- Gli Assistenti nei servizi educativi per l’infanzia
- I genitori che per qualsiasi motivo devono accedere nei locali scolastici
- Chiunque, a vario titolo, entri nei locali scolastici.
Chi è esentato
Sono esentati dal possedere e quindi a esibire la certificazione verde covid 19 i bambini e in generale gli studenti, anche quelli frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Inoltre sono esentati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base d’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Violazione delle norme
Per i soggetti che dovessero violare tali disposizioni, è considerata assenza arbitraria e ingiustificata a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Responsabilità
I dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole paritarie sono responsabili del controllo e della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra.