Come abbiamo anticipato più volte, la didattica distanza sarà un’opzione di riserva, la scuola si farà in presenza quest’anno. Non solo per ragioni didattiche legate ai risultati Invalsi che testimoniano una regressione degli apprendimenti e un’esasperazione delle disuguaglianze, ma anche per ragioni sanitarie. Come abbiamo avuto modo di spiegare, infatti, la DaD non ha prodotto risultati particolarmente significativi neanche sul fronte della protezione del personale scolastico dal Covid.
I dati del monitoraggio dell’ISS infatti mostrano che i contagi nelle scuole sono pressoché simili nel confronto tra il primo ciclo (che ha lavorato prevalentemente in presenza) e il secondo ciclo (che ha lavorato prevalentemente in DaD).
I contagi alle scuole superiori (così come le quarantene) – abbiamo chiarito – sono per lo più un terzo dei contagi riscontrati tra elementari e medie (13mila del II ciclo contro i 40mila del I ciclo), tuttavia i docenti complessivamente, sono all’incirca un terzo in meno, ecco che i dati vanno a compensarsi in qualche modo. Meno docenti, meno contagi; più docenti più contagi. In proporzione, in numero simile. Nessun effetto DaD evidente, quindi, in termine di protezione degli insegnanti.
Tuttavia l’ISS dichiara: la DAD rappresenta uno strumento utile per evitare o ritardare la chiusura delle scuole riducendo al minimo le opportunità di esposizione tra docenti e studenti.
Un concetto in contrasto con i dati di cui sopra sugli effetti sanitari della DaD. Ad ogni modo, il documento precisa: la chiusura delle scuole viene considerata una misura limite in quanto si ritiene che gli effetti negativi, in termini di educazione, di benessere psico-fisico e di impatto economico, siano superiori ai benefici attesi.
Ma quali sarebbero tali benefici attesi se i contagi da Covid si equivalgono tra scuole in DaD e scuole in presenza?
Sempre l’ISS ci ricorda che la DAD è stata introdotta in Italia sin dal mese di marzo 2020. Nel mese di agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha previsto delle precise linee guida contenenti indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza.
Con il DPCM 2/3/2021, è stato disposto che la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado a favore della DAD dovesse essere applicata solo in condizioni particolarmente gravi: alle regioni in “area rossa”; su disposizione regionale, a tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi fosse superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; in caso di eccezionale peggioramento del quadro epidemiologico.
In tutte le altre zone del Paese, il DPCM di marzo ha disposto di: annullare l’opzione della DAD per i servizi educativi dell’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; ridurre la DAD al 50%-75% per le scuole secondarie di secondo grado.
No, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.
No, potranno ricorrere alla DaD solo gli alunni fragili che per ragioni sanitarie fossero impossibilitati dal frequentare le lezioni in presenza. Su questo argomento si attendono precisazioni del MI.
No, la DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti in circostanze straordinarie legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.
No. La DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.
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