Home Alunni Inosservanza dell’obbligo scolastico, l’ultimo caso in Friuli. Cosa dice la normativa

Inosservanza dell’obbligo scolastico, l’ultimo caso in Friuli. Cosa dice la normativa

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Tanti, troppi giorni lontano da scuola. I docenti si sono preoccupati e hanno cercato, invano, di mettersi in contatto con la famiglia di un’alunna, iscritta a una scuola secondaria di primo grado friulana. I Carabinieri di Cividale sono intervenuti e hanno denunciato la mamma per “inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare”. La donna, 55 anni, separata, è stata deferita all’autorità giudiziaria. La ragazzina era iscritta al primo anno di scuola media, ma disertava frequentemente le lezioni a scuola. Le sue assenze – riporta il Messaggero Veneto – sono diventate talmente numerose da superare l’ammontare complessivo delle ore di frequenza prevista dalla legge.

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LA NORMATIVA – Infatti gli alunni, per essere promossi, non devono superare le 247 ore di assenze e frequentare almeno tre quarti del monte ore di lezioni previsto, pari a 990 ore.

L’adempimento all’obbligo scolastico è regolato da Circolare Ministeriale del 30/12/2010 numero 101, che obbliga gli studenti dai 6 ai 16 anni a frequentare la scuola; Decreto Ministeriale del 22/08/2007 numero 139, che impone di impartire l’insegnamento continuativo agli studenti per almeno 10 anni; Legge del 27/12/2006 numero 296, secondo il quale lo studente deve conseguire un titolo di studio della scuola secondaria superiore o, a scelta, una qualifica professionale che duri almeno 3 anni.

In base al Decreto Ministeriale 489/2001, “alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione.” 

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12-2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. …omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.”

L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

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