L’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2011, n. 151, recentemente riformulato con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119.
Per esplicita previsione normativa l’indennità, al lordo della relativa contribuzione, spetta fino ad un importo massimo complessivo annuo, che per il 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat, è fissato in euro 44.276,33.
Tale tetto massimo è da considerarsi applicabile anche agli iscritti Inpdap, quindi anche al personale scolastico, in quanto per il settore pubblico non è prevista alcuna disposizione più favorevole. Infine, per quanto concerne gli aspetti contributivi, per il congedo biennale (che comunque – ricordiamo – è un congedo retribuito) non è previsto l’accredito figurativo da parte dell’Inpdap e deve essere pertanto versata, da parte dell’amministrazione di appartenenza dei richiedenti, la contribuzione obbligatoria, che andrà quantificata sulla base dei trattamenti corrisposti.
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