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Inpdap: posti in convitto per l’anno scolastico 2004/2005

L’Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) ha indetto, ai sensi del decreto n. 463/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un concorso per conferire (per l’anno scolastico 2004/2005) nuovi posti, in convitto e semiconvitto, presso le proprie strutture a gestione diretta e presso 40 Convitti nazionali convenzionati, come da elenco dettagliato che costituisce parte integrante del bando stesso (per ciascuna sede è riportato il numero di posti disponibili).
Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati Inpdap. Sono equiparati ai figli legittimi o agli orfani, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali, i legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.
Costituisce motivo di esclusione l’avvenuto allontanamento da una struttura convittuale per motivi disciplinari o per altri casi che hanno consigliato il ritiro dello studente per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria.
La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli appositi modelli da ritirare presso gli Uffici provinciali Inpdap o estratti dal sito internet www.inpdap.gov.it (dove è possibile rintracciare il bando, pubblicato anche sulla G.U. n. 42 – 4ª Serie speciale – del 28 maggio 2004) deve essere sottoscritta, per i figli, dal genitore iscritto o pensionato Inpdap o dal tutore, e per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore. L’istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 15 luglio 2004, direttamente presso la sede dei Convitti Inpdap oppure, nel caso dei Convitti nazionali gestiti dal Miur, presso gli Uffici provinciali Inpdap nella cui competenza territoriale si trova il Convitto convenzionato prescelto.
Per ciascun richiedente deve essere presentata una sola domanda, sulla quale potranno essere indicate eventuali scelte opzionali, in ordine di priorità. La domanda potrà essere, eventualmente, corredata dell’attestazione Isee, valida alla data di scadenza del bando, che può essere richiesta agli sportelli Inps o Caf e che sarà utile per il posizionamento in graduatoria e la definizione del contributo alle spese. I concorrenti dovranno in ogni caso risultare già iscritti presso una scuola del Comune di residenza o del circondario. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il
trasferimento dell’iscrizione stessa presso la scuola del Comune in cui è ubicato il Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio. L’ammissione in Convitto è incompatibile con altro beneficio scolastico erogato dall’Inpdap, dallo Stato o da enti ed istituzioni pubbliche o private. Per altro beneficio scolastico erogato deve intendersi una prestazione, in danaro o servizi, di valore superiore ad € 500,00, ottenuto per l’anno scolastico 2004/2005.
Il beneficio del posto in Convitto deve intendersi concesso per tutta la durata degli studi, sempre che non venga alterata la posizione giuridica dell’iscritto (in caso di bocciatura dello studente, su parere favorevole del Rettore, il beneficio della permanenza potrà essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e per due anni consecutivi per gli orfani).
Sia per l’ammissione nei Convitti Inpdap a gestione diretta che per quella nei Convitti convenzionati è richiesto a tutte le famiglie un contributo annuo di partecipazione alle spese, fissato secondo le fasce di Indicatore Isee indicate nel bando (in caso di mancata presentazione dell’attestazione Isee, verrà applicato il contributo relativo alla fascia di Indicatore più alta).
Nel bando sono anche contenute le modalità di determinazione delle graduatorie (redatte per ciascuna struttura convittuale e predisposte secondo criteri che attengono alle scuole di istruzione secondaria di II grado e alle scuole elementari e medie inferiori) e della relativa ammissione al beneficio.

Andrea Toscano

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