Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 definisce criteri e modalità per l’individuazione degli alunni come soggetti in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, prevedendo che la lavorazione delle istanze presentate dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno rispettino una tempistica che sia compatibile con l’avvio dell’anno scolastico, per consentire la programmazione, da parte dei competenti provveditorati, delle ore di sostegno.
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Inps: disabili, tempistica compatibile con l’avvio dell’anno scolastico
A tal fine l’Inps, con il messaggio n. 17344 del 7 settembre 2011, ha richiesto uno “sforzo” alle proprie sedi in attesa dell’implementazione della procedura INVCIV2010 per l’individuazione e la relativa trattazione delle domande presentate in base alla legge n. 104/1992: su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni, gli Uffici Inps dovranno – se necessario per il rispetto dei tempi dettati dall’art. 2 del Dpcm – procedere con priorità all’esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva.
Pertanto, come riportato nel comma 2 del suddetto articolo 2, gli accertamenti sono “da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.