Per i lavoratori che nel 2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave è possibile presentare domanda per rientrare nella cd. ottava salvaguardia.
La previsione è contenuta nell’ultima legge di bilancio ed è stata illustrata dall’Inps, con la circolare n. 11 del 26 gennaio 2017.
Ricordiamo che questa salvaguardia, come le precedenti, consente di andare in pensione con i requisiti di accesso e le decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, poi modificato, dalla legge 214 del 22 dicembre 2011.
L’ottava salvaguardia comprende, tra gli altri, anche 700 lavoratori che, come dicevamo, nel 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli disabili gravi.
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La domanda deve essere trasmessa alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio entro il 2 marzo 2017.
Successivamente a questa data, partiranno per i beneficiari della salvaguardia le lettere attestanti il diritto all’accesso alla pensione.
Ricordiamo che, a tale proposito, il Miur ha comunicato che solo successivamente alla complessa procedura in questione fornirà indicazioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale interessato.
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