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Inps: modifiche in materia di congedi e permessi per l’assistenza ai disabili gravi

Con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012 l’Inps illustra le modifiche alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità introdotte dal Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.
In particolare, l’Istituto previdenziale descrive quali sono le nuove regole per la fruizione del congedo straordinario, del congedo parentale e dei permessi per l’assistenza al disabile grave, fornendo precisazioni riguardo ad alcune casistiche particolari.
Per quanto riguarda, ad esempio, i permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità, l’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità. “La norma – scrive l’Inps – va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
L’Inps precisa, altresì, quale sia la documentazione necessaria che il richiedente i permessi deve produrre in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km. L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 – ricordiamo – introduce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92, prevedendo l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Sussiste quindi in capo al dipendente l’onere della prova di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Per l’Inps, dovrà essere privilegiato il trasporto pubblico proprio perché consente al dipendente di presentare il biglietto di aereo, treno, autobus, ecc. Solo nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco. L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege n.104/1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.
Lara La Gatta

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