Cambiano alcune disposizioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, per adeguarle al Codice dell’Amministrazione Digitale, uniformare le attività di front-office e garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti interessati.
Lo ha comunicato l’INPS, con il Messaggio 4590 del 16 novembre 2016, stabilendo che non è ammessa la presentazione della richiesta di Pin da parte di un delegato del richiedente.
Dunque, chi è impossibilitato a recarsi presso una sede INPS per chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center.
Specifiche disposizioni riguardano i casi del tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto o in parte incapace e del genitore di un minore.