In vista del termine del 25 gennaio 2013 per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, si segnala il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013 con il quale l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 in materia di trattamenti pensionistici.
Il messaggio spiega che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età’ in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
In particolare, nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
Un altro importante chiarimento riguarda la contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età. A tale proposito l’Inps chiarisce che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.