Facendo seguito al messaggio n. 011111 del 3 luglio scorso, l’Inps, con messaggio n. 20194 del 7 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti per il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota di contributi da versare alla Gestione separata a carico dei collaboratori ex LSU.
Ai sensi del D.L.vo n. 81/2000, i lavoratori socialmente utili, stabilizzati dalle scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fossero esonerati dal versamento all’INPS della propria quota di contribuzione fino all’importo massimo di € 9.296,22.
Effettuando una ricognizione, l’Inps ha rilevato che la maggior parte dei lavoratori con rapporti di collaborazione sin dalla data di applicazione della predetta norma ha superato, negli anni passati, l’importo massimo previsto, per cui l’Inps ha richiesto la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli stessi hanno indebitamente beneficiato. Di recente, infatti, le scuole interessate hanno ricevuto una comunicazione riguardante le modalità di recupero delle quote di agevolazione contributiva indebitamente fruite da parte dei collaboratori ex LSU che hanno superato il predetto importo. Il versamento dell’indebito da parte della scuola committente dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della citata lettera, oppure, entro lo stesso termine, dovrà essere presentata dall’Istituto scolastico domanda di dilazione, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità.
Circa le modalità di recupero di tali indebiti da parte degli Istituti scolastici nei confronti dei propri collaboratori, ogni scuola potrà decidere di effettuarlo secondo modalità da concordare con i lavoratori interessati, tenendo conto della predetta facoltà di dilazione anche al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.