Le scuole superiori già da quest’anno potranno inserire nel proprio piano per l’offerta formativa insegnamenti opzionali a scelta degli alunni.
Infatti, questa sarà una delle principali novità per gli studenti che viene introdotta, da subito, dalla riforma Renzi – Giannini (legge 107/2015), nota anche come la «Buona Scuola».
Gli istituti, nell’ambito della loro autonomia (che la legge 107 prova a far decollare), avranno l’opportunità, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di individuare «materie e attività aggiuntive» per arricchire il nuovo curriculum dello studente.
A tal proposito il comma 28 della 107/15 dice: “Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola – lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un’identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze”
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