Insegnamento della lingua friulana, disposizioni e finanziamenti
La lingua friulana, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, è fra le lingue tutelate dalla legge italiana n. 482 del 15 dicembre 1999.
La legge, infatti, se all’art. 1, comma 1, ribadisce che “La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”, all’art. 2 sottolinea che “la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.”.
La legge n. 482/1999, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, quindi, tutela le lingue riconosciute perché conviventi nello stesso territorio con la lingua nazionale, cioè in quelle aree dove insiste il bilinguismo. Altre regioni, però, come la Sicilia e il Veneto, reclamano il riconoscimento delle loro lingue regionali, al momento considerati dialetti. La Sicilia, nel frattempo si è automunita di una legge regionale, la n. 9/2011, con la quale inizia a muovere i primi passi verso l’insegnamento obbligatorio del patrimonio linguistico e storico-letterario siciliano. Ma mentre queste iniziative si muovono con difficoltà per via delle ridotte, se non nulle, risorse finanziarie, le regioni in cui sono state riconosciute le lingue locali hanno maggiori risorse e possono meglio operare.
Il Friuli è una di queste ed è una delle regioni meglio organizzate in tal senso.
A garantire, in maniera organica, l’insegnamento della lingua friulana è il Piano applicativo che consente alla regione di raccordare le esigenze formative, didattiche e organizzative, anche in funzione delle opzioni effettuate dai genitori degli alunni al momento delle iscrizioni.
L’insegnamento della lingua friulana, infatti, si inserisce all’interno della progettazione dell’orario curriculare complessivo.
Per quanto concerne i finanziamenti, la regione trasferisce risorse a quelle scuole che abbiano programmato l’insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a 30 per gruppo di classe per anno scolastico e questo riferito alle scuole del primo ciclo.
Per il secondo ciclo, invece, si prevedono finanziamenti per quelle scuole che realizzano iniziative di insegnamento nell’ambito di progetti di arricchimento dell’offerta formativa per un numero complessivo di ore non inferiore a 20 per gruppo di classe per anno scolastico.
Ciò per garantire la continuità tra i diversi gradi scolastici nella scuola di base.
A sostegno di quanto previsto dal Piano e dal regolamento, la direzione centrale istituisce un elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana.
Nell’elenco possono iscriversi coloro che possiedono i titoli e delle competenze (acquisiti secondo quanto stabilito dall’Usr) e che siano in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.
A collaborare a stretto contatto con la regione vi è l’ARLeF (Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane) che verifica e valuta lo stato di applicazione dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana e propone le modalità e le misure per il finanziamento.