Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Carmelo Mirisola, esperto di legislazione scolastica, riguardo l’insegnamento di religione cattolica a scuola:
“In questi ultimi anni, un argomento molto discusso dall’opinione pubblica è quello della presenza dell’IRC come disciplina scolastica all’interno della scuola italiana, soprattutto per una visione non pienamente corretta di tale insegnamento.
Alcune associazioni in questo periodo si sono soffermate e hanno dato risalto attraverso i mezzi di informazione sulla questione dei non avvalentesi che riguarda circa il 15% della popolazione scolastica, trascurando che l’85% delle famiglie italiane, in virtù dell’art. 30 della Costituzione Italiana, ha scelto liberamente di avvalersi di tale insegnamento riconoscendone in questa disciplina un valore educativo-didattico molto importante per “la crescita e la valorizzazione dei propri discenti” come recita la legge 53/03.
Secondo l’ordinamento giuridico la scuola italiana è pubblica e laica (non religiosa) quindi non atea, dunque una agenzia educativa aperta a tutti gli studenti che, al di là delle proprie convinzioni religiose e culturali, desiderano avvalersi di un servizio educativo-didattico che la scuola offre liberamente ai discenti per la loro crescita umana e personale.
Con l’Accordo del 1984 l’Ir è divenuto Irc, tralasciando le proprie intenzioni catechetiche per inserirsi “nel quadro delle finalità della scuola italiana”, trovando fondamento in motivazioni culturali e storiche: la Legge 121 del 1985 afferma: la Repubblica Italiana dichiara infatti di riconoscere “il valore della cultura religiosa” e di tener conto del fatto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (art. 9.2).
Le finalità della scuola, che l’IRC assume come proprie, non possono essere altre che quelle ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione scolastica.
La finalità principale della scuola è lo sviluppo della persona umana, senza nessuna distinzione di sorta, neanche di carattere religioso (art.3 della Costituzione), essendo la scuola uno degli strumenti volti alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione dello sviluppo del discente.
Inoltre, bisogna evidenziare che nella sentenza Costituzionale 203 del 1989 ci sono da considerare alcuni punti molto significativi:
§ Il riconoscimento del valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;
§ L’impegno dello Stato italiano che continuerà ad assicurare tale insegnamento nelle scuole non universitarie e l’inserimento di tale disciplina nel quadro delle finalità della scuola.
I punti citati rappresentano una novità coerente con la forma di uno stato veramente laico.
La Corte Costituzionale, per quanto riguarda l’IRC, afferma che “non è causa di discriminazione e non contrasta- essendo anzi una manifestazione- col principio supremo di laicità dello Stato”. (Cort. Costit. sentenza n.13 dell’11-14 gennaio 1991).
L’IRC nella sua specificita’ favorisce la crescita umana e sociale dei nostri studenti, aiuta il dialogo e la convivenza civile tra alunni che provengono da culture e religioni diverse.
È un’ora di cultura e di orientamento, aiuta i nostri discenti a capire meglio e a comprendere il senso della vita, a ricercare la verità. L’insegnamento della religione cattolica ,quindi, è importante in quanto educa i nostri giovani ai valori civili, al rispetto della legalità e della cultura, palesando come il cristianesimo ha contribuito fortemente a fondare quei valori di libertà e rispetto dell’altro, che sono alla base di quei valori universali di una società in continuo movimento”.
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