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Insegnante di sostegno: insegnante di classe o dell’alunno?

La recente nota dell’Usp di Bari sulla questione degli insegnanti di sostegno impropriamente utilizzati in supplenze non mancherà di creare polemiche.
Intanto perché con la nota stessa l’Usp bacchetta pubblicamente un dirigente scolastico (ma a dire il vero la nota non contiene elementi per risalire al nome del dirigente stesso).
Ora, a ben vedere, le disposizioni ministeriali prevedono che l’insegnante di sostegno non possa essere utilizzato in supplenze “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. L’osservazione è inevitabile: se il caso specifico era risolvibile in altro modo forse l’Usp avrebbe fatto bene a scriverlo chiaramente nella circolare, altrimenti resta il dubbio che il dirigente si sia trovato nella necessità di ricorrere a quella soluzione.
Ma l’aspetto più curioso è che l’Usp di Bari parla di una ben precisa “responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente”.
In pratica nella circolare si sostiene che nel caso in questione (e in altri casi analoghi) ci sarebbe una vera e propria responsabilità dell’insegnante di sostegno; francamente questa appare una ipotesi un po’ inverosimile dal momento che è molto probabile che l’insegnante di sostegno si stato utilizzato come supplente a seguito di una disposizione del dirigente.
Se responsabilità esiste è del tutto evidente che non può che essere del dirigente.
C’è infine un ulteriore elemento da evidenziare: nella circolare si dice che “l’utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l’alunno diversamente abile dell’apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell’apprendimento”.
In realtà, come è stato più volte ribadito in tutti gli atti normativi e amministrativi in materia di integrazione, l’insegnante di sostegno non è l’insegnante dell’alunno ma è un docente assegnato alla classe con il preciso scopo di facilitare il processo di integrazione che però deve essere progettato e realizzato dall’intero team docente.
Insomma, una circolare, quella dell’Usp di Bari, un po’ imprecisa e contraddittoria che non sembra possa servire a fare chiarezza su una materia così complessa e delicata.

Reginaldo Palermo

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