E’ stato approvato dal Senato, con modificazioni, il DdL n. 1877 relativo allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Il testo era stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 6 dicembre scorso.
Nel disegno di legge, ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento.
Agli insegnanti di religione cattolica, inseriti nei suddetti ruoli si applicano, salvo quanto stabilito dal disegno di legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla contrattazione collettiva.
Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria, così come per quelle dell’infanzia ed elementare, sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
L’accesso ai ruoli avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami.
I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni.
Per visionare il Disegno di legge n. 1877, approvato l’11 giugno 2003 consulta "Ulteriori approfondimenti".