In questi giorni stiamo leggendo tante “interpretazioni” a proposito della partecipazione degli Insegnanti di religione cattolica agli esami di stato del primo ciclo.
Per prima cosa chiariamo che la normativa di riferimento su questo tema è la seguente:
a. Decreto Legislativo numero 62/2017 (articolo 8 comma 2),
b. Decreto Ministeriale numero 741/2017 (articolo 4 comma 2)
c. Articolo 2 cc 3 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62
d. Nota Ministeriale numero 1865/2017.
Per essere ancora più chiaro aggiungo che il comma 4 dell’articolo 390 del TU afferma che la Religione Cattolica non è materia d’esame.
Questo significa che l’insegnante di religione parteciperà agli esami di Stato, non potrà interrogare in Religione Cattolica, ma nulla vieta che questi può interagire con gli alunni durante il colloquio finale.
Per questo motivo la non partecipazione degli insegnanti di religione al colloquio finale rende non valido l’esame stesso.
Se la norma prevede che l’alunno deve essere valutato dal Consiglio di Classe, ricordo che l’Insegnante di religione ha gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.
Nicola Incampo
I giovani sono sempre più arrabbiati e insoddisfatti, manifestando una ribellione interiore che spesso non…
Nella vicenda della docente di sostegno aggredita da 30 genitori in una scuola di Scanzano…
Il triste episodio di un vero e proprio raid puntivo, organizzato da una trentina di…
Sabato 16 novembre 2024 è tornata, per il 28° anno consecutivo, la Colletta Alimentare organizzata…
Sento in televisione che l'industria cerca tecnici ed operai specializzati ... senza trovarli! Allora non…
Un insegnante deve creare un ambiente inclusivo, stabilire regole chiare, motivare gli studenti e mantenere…