In questi giorni stiamo leggendo tante “interpretazioni” a proposito della partecipazione degli Insegnanti di religione cattolica agli esami di stato del primo ciclo.
Per prima cosa chiariamo che la normativa di riferimento su questo tema è la seguente:
a. Decreto Legislativo numero 62/2017 (articolo 8 comma 2),
b. Decreto Ministeriale numero 741/2017 (articolo 4 comma 2)
c. Articolo 2 cc 3 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62
d. Nota Ministeriale numero 1865/2017.
Per essere ancora più chiaro aggiungo che il comma 4 dell’articolo 390 del TU afferma che la Religione Cattolica non è materia d’esame.
Questo significa che l’insegnante di religione parteciperà agli esami di Stato, non potrà interrogare in Religione Cattolica, ma nulla vieta che questi può interagire con gli alunni durante il colloquio finale.
Per questo motivo la non partecipazione degli insegnanti di religione al colloquio finale rende non valido l’esame stesso.
Se la norma prevede che l’alunno deve essere valutato dal Consiglio di Classe, ricordo che l’Insegnante di religione ha gli stessi diritti e doveri degli altri docenti.
Nicola Incampo
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