Ci arriva una breve testimonianza di una docente di sostegno che sta incontrando delle difficoltà all’inizio del nuovo anno scolastico. Ma i problemi non sono solo con il nuovo alunno autistico, ma anche con i colleghi di posto comune.
L’insegnante specializzata, che lavora in una scuola elementare, racconta: “Seguo un alunno autistico con evidente deficit d attenzione. Riesce a seguire il lavoro insieme a me per 10 minuti, poi si stanca perché appunto dalla diagnosi ha un deficit dell’attenzione. Le altre insegnanti di posto comune mi hanno suggerito di lasciare lavorare il bambino da solo, che prima di me riusciva a farlo tranquillamente. Le due mi hanno sottolineato che a volte insistere non serve a nulla, facendomi pesare la mia poca esperienza rispetto a loro con un modo di fare molto presupponente. Un’altra volta, mentre l’alunno lavorava bene insieme a me nel corso di un’esercitazione di scrittura, è arrivata con fare scontroso una di queste colleghe, scansandomi e dicendo: ‘deve lavorare da solo!’
Accetto volentieri i consigli dei colleghi, a maggior ragione se hanno più esperienza, ma il loro modo di fare è sgradevole e per niente collaborativo. Quasi a dire: ‘tu sei solo l’ insegnante di sostegno. Che ne puoi sapere‘. Questa situazione prosegue e io non so cosa fare”.
Non si tratta certo di una novità. Non di rado arrivano queste segnalazioni, dove alcuni docenti di posto comune quasi andrebbero a sminuire il ruolo dei colleghi di sostegno.
Ma questi docenti, dovrebbero ricordare che l’insegnante di sostegno è un docente della classe, esattamente come loro.
Fra le conferme che potremmo dare, a titolo di esempio, il più lampante è senza dubbio l’aspetto della partecipazione al Consiglio di classe, alle decisioni che riguardano tutto il corpo docente e tutta la classe, appnto. A testimonianza del fatto che il docente di sostegno non è un docente di serie B. E questo anche alcuni Ds dovrebbero ricordarlo.
Sempre in riferimento al Consiglio di classe, la norma prevede che il collegio sia perfetto, ovvero in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese. Ciò vuol dire che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Ne consegue che il docente di sostegno, a scanso di equivoci, fa parte a tutti gli effetti del consiglio di classe: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”, recita l’art.15/10 dell’O.M. 90/2001.
Non solo: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.
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