Ha destato molto interesse l’articolo pubblicato martedì scorso da La Tecnica della Scuola sulla richiesta di 10 docenti di italiano per le scuole della Svizzera italiana.
Ad oggi un insegnante in Svizzera guadagna un salario medio mensile che va da 5.272 franchi svizzeri (circa 4.275 euro) fino a 6.328 franchi (circa 5.131 euro). E gli stipendi aumenteranno nel 2018-2019: per i docenti di scuola dell’infanzia e scuola elementare aumenteranno da 76 a 104 mila franchi (89 mila euro annui), quelli dei docenti delle medie passeranno da 87 a 121.000 franchi (103 mila euro annui). Stabili i salari dei docenti dei licei.
LE INFO UTILI (fonte Dipartimento dell’educazione e della Cultura)
L’insegnamento nelle scuole pubbliche ticinesi è possibile unicamente nell’ambito di una nomina o di un incarico (di durata annuale) oppure nell’ambito di una supplenza (di durata variabile, a dipendenza del periodo di assenza del docente titolare), non è quindi prevista un’attività di stage a tempo determinato.
In Svizzera, la formazione degli insegnanti per tutti i livelli scolastici avviene presso le scuole universitarie, prevalentemente nelle alte scuole pedagogiche. Questa pagina offre informazioni sulle condizioni d’ammissione, sui contenuti della formazione, sulla durata dello studio e sul titolo rilasciato.
I cicli di studio universitari per la formazione degli insegnanti qualificano a livello professionale e conferiscono un diploma d’insegnamento. Nei cicli di studio per la scuola obbligatoria si ottengono un diploma d’insegnamento e un diploma accademico: il bachelor per il livello prescolastico/livello elementare e il master per il livello secondario I.
I diplomi sono riconosciuti in tutta la Svizzera se soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni legali in materia di riconoscimento della CDPE (Raccolta delle basi giuridiche della CDPE; numero 4).
La CDPE è responsabile del riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d’insegnamento per la scuola obbligatoria e per le scuole di formazione generale del livello secondario II (scuole di maturità liceale e scuole specializzate).
Per quanto concerne i criteri per insegnare nelle scuole pubbliche ticinesi, ogni ordine scolastico ha le sue peculiarità.
Per insegnare nelle scuole comunali del Cantone Ticino occorre disporre di uno dei seguenti titoli riconosciuti dal Cantone e/o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE – www.cdpe.ch > livello elementare):
È possibile assumere un incarico a tempo parziale con lo statuto di docente in formazione (studente del DFA con certificazione di iscrizione al 3° anno di formazione senza debiti formativi).
Nel Cantone Ticino è ufficialmente riconosciuto quale istituto di formazione per l’insegnamento nelle scuole comunali il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), www.supsi.ch/dfa. Per la scuola elementare è richiesta la conoscenza del francese, attestata nel diploma rilasciato da un’Alta scuola pedagogica o nel riconoscimento CDPE o certificazione riconosciuta a livello B2.
Per l’insegnamento delle materie speciali i criteri sono i seguenti: per l’Educazione musicale e l’Educazione fisica si richiede l’abilitazione all’insegnamento dell’Educazione musicale e dell’Educazione fisica nelle scuole elementari o nelle scuole medie (Secondario I), rilasciata dal Dipartimento, dall’Alta scuola pedagogica (ASP), dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); per insegnare Attività creative è necessaria l’autorizzazione all’insegnamento delle Attività creative nelle scuole elementari o abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie (Secondario I), abilitazione all’Educazione manuale tecnica o tecnica dell’abbigliamento oppure MAS in attività creative nella scuola elementare (SUPSI/DFA).
Per insegnare nelle scuole medie, medie superiori del Cantone Ticino è indispensabile il possesso di un’abilitazione nella/e specifica/che materia/e di insegnamento. Viene considerato quale certificato d’abilitazione riconosciuto a livello cantonale ogni titolo d’abilitazione all’insegnamento già riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La lista aggiornata dei diplomi d’insegnamento riconosciuti dalla CDPE è consultabile al sito: www.cdpe.ch > diplomi riconosciuti. Chi è in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento estero può chiederne il riconoscimento rivolgendosi alla stessa CDPE www.cdpe.ch > diventare insegnante.
Per conseguire l’abilitazione all’insegnamento medio e medio superiore presso un’ASP svizzera (incluso il DFA della SUPSI) è richiesto quale requisito minimo il possesso di una laurea breve o bachelor per il settore medio e di una laurea quadriennale o master per il settore medio superiore (riferibili alla/e specifica/che materia/e d’insegnamento e non ad altre competenze tecniche quale può essere una laurea specialistica in ingegneria, in medicina o altro).
Nel Cantone Ticino, con il possesso di questi requisiti, ci si può iscrivere ai corsi di formazione del DFA.
I corsi di abilitazione del DFA vengono disciplinati dal “Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per i licei” per il settore medio superiore, per il quale la durata prevista è “di un anno tempo pieno” (art. 7), mentre per il settore medio fa stato il “Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I“. Per conoscere eventuali condizioni particolari d’ammissione al DFA in vista dell’insegnamento nel settore medio e medio superiore (vedi disposizioni nell’ambito della formazione di docenti di matematica oppure di altre discipline particolari, vedi possibilità o richiesta d’insegnamento in una seconda disciplina, ecc.), occorre rivolgersi direttamente alla Direzione del DFA. Per disporre di informazioni specifiche per l’insegnamento dell’Educazione fisica ci si può rivolgere, oltre che al DFA, anche all’Ufficio dello sport del DECS.
Per l’assunzione di un nuovo docente nelle scuole medie, medie superiori e professionali del Canton Ticino il candidato partecipa al concorso scolastico che appare annualmente sul “Foglio Ufficiale“.
L’assunzione di nuovi candidati è subordinata al fabbisogno, che di norma non può essere determinato con precisione prima dell’avvio di ogni anno scolastico. La conoscenza della lingua italiana è un requisito indispensabile per l’assunzione del/la candidato/a nelle scuole pubbliche del Cantone Ticino. Il bando di concorso specifica inoltre eventuali aspetti legati all’assunzione di nuovi docenti.
Nel caso in cui è determinato il fabbisogno di nuovi docenti, di principio l’assunzione viene effettuata tenendo conto:
Per l’insegnamento nelle scuole pubbliche del Canton Ticino, a titolo preferenziale in caso di più candidati idonei vi sono la conoscenza di tre lingue nazionali (grado B1 secondo i livelli stabiliti dal Portfolio europeo delle lingue) (cfr. art. 61) nonché del territorio. In merito, si precisa quanto segue:
a) a tutti i concorrenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e può essere richiesta a titolo preferenziale anche la conoscenza di altre due lingue nazionali (tedesco, francese oppure romancio);
b) per la valutazione (a titolo preferenziale) delle altre lingue nazionali i concorrenti devono presentare i certificati che attestino il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1, secondo la Scala globale del Portfolio europeo delle lingue (Classificazione di esami e diplomi secondo i livelli comuni di referenza del Consiglio d’Europa che si basano sul Quadro europeo comune di riferimento per le lingue; eventualmente consultare il sito Internet www.portfoliolangues.ch);
c) a titolo preferenziale sono quindi riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:
d) i concorrenti che non hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino e che possono attestare una frequenza scolastica di più anni e di almeno 360 ore per le altre lingue nazionali (da documentare) sono esonerati dal presentare i certificati di cui al punto c;
e) i concorrenti che hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino sono esonerati dal presentare i documenti dal punto c;
f) per la valutazione a titolo preferenziale delle conoscenze linguistiche le certificazioni e gli attestati di frequenza scolastica sono da presentare entro la scadenza del concorso.
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