Inserimento a pettine: i giudizi proseguono innanzi al giudice del lavoro
In proposito l’art. 11 secondo comma del D.L.vo del 2/7/2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) prevede che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.”.
Entro tre mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze del Tar che declinano la giurisdizione del giudice amministrativo, dovranno quindi essere riassunti i relativi giudizi innanzi al tribunale del lavoro competente per territorio.
Come va individuata però la competenza territoriale del giudice del lavoro per procedere alla riassunzione del giudizio?
La regola generale prevista dal codice di procedura civile per le controversie in materia di pubblico impiego, individua quale competente il giudice del luogo dove il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
In termini generali, quindi, è competente il giudice del luogo dove il dipendente presta servizio.
Nel caso dei procedimenti che sono in corso di riassunzione in seguito alle pronunce di difetto di giurisdizione del Tar, il giudice competente è quello del luogo il docente precario presta attualmente servizio, o quello del luogo dove prestava servizio nel 2009, ossia nel momento in cui ebbe inizio il giudizio innanzi al giudice amministrativo?
Il problema in effetti non è di poco conto, considerato che l’errata individuazione del giudice competente porterebbe all’inevitabile esito negativo del giudizio, con la necessità di riassumerlo nuovamente innanzi al giudice individuato come competente.
In occasione di una recente pronuncia resa su un ricorso riassunto da un docente precario che richiedeva l’inserimento a pettine in seguito alla decisione del Tar che dichiarava il difetto di giurisdizione, il Tribunale del lavoro di Enna (ordinanza del 18/4/2012) si è soffermato anche sull’aspetto relativo alla competenza.
In particolare, il giudice del lavoro non ha avuto dubbi nel rilevare che la competenza a decidere sulla controversia fosse proprio del Tribunale di Enna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 413, comma quinto c.p.c., atteso che la sede di servizio del ricorrente, alla data dell’introduzione del giudizio amministrativo, era presso un istituto superiore sito in un comune dell’ennese.
Appare condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice del lavoro, tenuto conto che nel caso di riassunzione del giudizio amministrativo innanzi al giudice ordinario, trattandosi della prosecuzione del medesimo giudizio iniziato innanzi al Tar, la competenza territoriale va individuata tenuto conto della sede di servizio del ricorrente all’epoca dell’inizio del giudizio amministrativo.