Il Tar del Lazio – sezione distaccata di Latina – ha riaffermato il diritto all’inserimento in Graduatoria ad esaurimento (Gae) per coloro che sono in possesso di diploma di maturità magistrale o assimilato, conseguito entro il 2002. Il collegio, con sentenza numero 368 del 4 luglio, ha infatti superato ogni eccezione di rito e ha ribadito l’orientamento del Consiglio di Stato, rimarcando che l’esclusivo requisito ai fini dell’inserimento è la circostanza che «i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, di tal che la stessa deve essere annoverata tra i soggetti interessati all’inserimento nell’invocata graduatoria.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Latina, Sentenza 4 luglio 2017, n. 368
“Nel merito il ricorso appare fondato”.
“Il Collegio pur consapevole del diverso orientamento che di recente si è formato su questioni analoghe (per tutti TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. n. 7112/2017) ritiene tuttavia di dover aderire, con specifico riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, all’indirizzo del Consiglio di Stato, cristallizzatasi a seguito del parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, che ha riconosciuto il citato diploma come “abilitante a tutti gli effetti di legge” (cfr. sentenza 3 agosto 2015, n. 2788).
Segnatamente, secondo il Consiglio di Stato, “Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell’art. 53 r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 e dell’art. 197 del d.l. 16 aprile 1994, n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell’attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell’esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)”.
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D’altro canto, i criteri fissati dal d.m. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono stati ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, con conseguente annullamento del d.m. n. 235/2014 (cfr. sent. 16 aprile 2015, n. 1973).
Ne consegue che, essendo la vista decisione passata in giudicato, la stessa non può che fare stato nei confronti di tutti gli interessati.
Nel caso di specie, è indubbio che la ricorrente sia munita di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, di tal che la stessa deve essere annoverata tra i soggetti interessati all’inserimento nell’invocata graduatoria.
La suesposta conclusione sembra trovare ulteriore conferma, sulla scorta della ridetta decisione del Consiglio di Stato, là dove è stato rimarcato l’esclusivo requisito che “… i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante…”.
In conclusione – assorbiti gli ulteriori profili non espressamente esaminati – il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato – conformemente alla richiesta delle interessate – il d.m. n. 495 del 22 giugno 2016.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante il non unico orientamento giurisprudenziale formatosi sulle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
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