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Inserimento lavorativo categorie protette: riserva dei posti e tutela

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April 08, 2025

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La Legge n.68 del 1999 si pone come fine l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso la messa in atto di servizi si sostegno e di collocamento mirato.

Il collocamento mirato rappresenta la messa in atto di strumenti tecnici e di supporto atti a consentire una valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità al fine di inserirle nel posto di lavoro più adatto a loro.

Collocamento mirato

Soggetti beneficiari

Le persone, in età lavorativa, destinatari del collocamento mirato sono:

  • Le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portati di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Le persone invalide del lavoro con un grado d’invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL.
  • Le persone non vedenti di cui alla legge n° 382 del 1970
  • Le persone sordomute di cui alla legge n° 381 del 1970
  • Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni di cui alla tabella annessa al D.P.R. n° 915 del 1978.

Tutele e riserve per orfani e coniugi

L’art. 18 della legge 68 del 1999 prevede una riserva dei posti per le seguenti categorie:

  • Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause.
  • Figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.
  • Figli e coniugi dei profughi italiani rimpatriati; a norma della legge 407 del 1998 sono equiparati ai superstiti per causa di servizio gli orfani e i coniugi delle vittime di terrorismo.

Calcolo percentuale

La percentuale dei posti  da assegnare va calcolata per ogni provincia e per classe di concorso sul numero dei docenti a tempo indeterminato.

  • Agli invalidi spetta una riserva pari al 7%.
  • Agli orfani, ai profughi e ai coniugi vedovi di guerra o per servizio o per lavoro spetta una riserva dell’1%

Dette percentuali vanno ripartite al 50% tra le graduatorie di merito e le graduatorie a esaurimento.