In risposta ad alcune richieste di chiarimento, il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 13220 del 6/12/2013 di integrazione della precedente nota prot. 13000 del 3 dicembre scorso (vedi precedente notizia) riguardante il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.
Il Miur chiarisce che, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25/06/2008, anche per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104 (apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. In attesa della definizione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale, il citato personale permane in utilizzo nell’attuale sede di servizio.
La nota precisa, inoltre, che nei confronti del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma dichiarato idoneo ad altri compiti alla data del 31 dicembre 2013 trovano applicazione le medesime disposizioni normative, di cui all’art. 15 comma 7, dettate nei confronti del personale dichiarato permanentemente inidoneo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.104/2013. Questo vuol dire che tale personale dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è invece confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6, vale a dire l’assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l’applicazione del comma 6.
La nota precisa, inoltre, che nei confronti del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma dichiarato idoneo ad altri compiti alla data del 31 dicembre 2013 trovano applicazione le medesime disposizioni normative, di cui all’art. 15 comma 7, dettate nei confronti del personale dichiarato permanentemente inidoneo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.104/2013. Questo vuol dire che tale personale dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è invece confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6, vale a dire l’assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l’applicazione del comma 6.