Categorie: Graduatorie

Integrazione graduatorie d’istituto docenti: il decreto con scadenze e modelli di domanda

Con nota 4477 del 16 febbraio 2016 il Miur ha trasmesso il D.D.G. 89 del 16/02/2016 concernente l’integrazione delle graduatorie di Istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.

Il decreto disciplina:

  • l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° febbraio 2016, i quali verranno collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;
  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° febbraio 2016, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell’elenco aggiuntivo di appartenenza;
  • il consueto riconoscimento della precedenza nell’ attribuzione delle supplenze in III fascia di istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza.

 

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Di seguito riportiamo i termini e le modalità per la presentazione delle domande di inserimento:

  • Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia: il modello A3 dovrà essere trasmesso entro il 7 marzo 2016, tramite raccomandata AIR, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta. Coloro che risultino già iscritti nelle graduatorie del presente triennio o che si sono iscritti in occasione delle finestre semestrali del 1° febbraio 2015 e del 1° agosto 2015 e che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1° febbraio 2016 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere il modello alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell’istanza di inclusione. Se l’interessato non risulti già iscritto in alcuna graduatoria il suddetto modello dovrà essere indirizzato ad una istituzione scolastica della provincia prescelta dall’ interessato. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno valutarle e trasmetterle al sistema informativo tramite le relative funzioni che saranno disponibili nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2016 e il 9 marzo 2016.
  • Inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno: il modello 5 dovrà essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica sul portale POLIS tra il 10 marzo 2016 e il 30 marzo 2016 (entro le ore 14,00). Non dovranno compilare il modello A5 i docenti che chiedono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di Il fascia con il modello A3 in quanto potranno dichiarare il titolo di specializzazione nella sezione del modello A3 appositamente predisposta.
  • Priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia: potranno presentare istanza i docenti che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia. Per farlo dovranno utilizzare la funzione POLIS, disponibile per tutto il triennio di validità delle graduatorie, che consente di trasmettere l’apposito modello A4. L’istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all’atto di inclusione in III fascia che avrà cura di prenderla tempestivamente in carico con le funzioni SIDI appositamente predisposte.

Per quanto concerne la scelta delle sedi, coloro che sono collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia (in occasione delle finestre semestrali di febbraio 2015 e agosto 2015), qualora abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 1° febbraio 2016, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nel terzo elenco aggiuntivo alla II fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

 

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Lara La Gatta

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