Intercettazioni telefoniche: provvedimento del garante privacy
È stato approvato, il 21 giugno 2006, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali concernente “Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche”.
Nel provvedimento, il Garante prescrive a tutti gli editori e ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare, con effetto immediato, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi previsti nel decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nell’allegato 1 (“Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”). Viene garantito al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, e considerata legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale, solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti, o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti; devono essere evitati i riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; è richiesto il pieno rispetto della dignità della persona e tutelata la sfera sessuale delle persone. Nell’essenzialità dell’informazione, sia rispettata la dignità delle persone.