Con il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, diverse istituzioni scolastiche hanno ripreso a pubblicare interpelli al fine di assicurare e garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni specie quelli più deboli che hanno bisogno dell’insegnante di sostegno.
Completate le nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle lezioni, le scuole procedono alla nomina dei supplenti temporanei, utilizzando le graduatorie d’istituto e, in caso di esaurimento delle stesse, pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti di abilitazione per i posti comuni e di specializzazione per i posti di sostegno e in subordine docenti con il solo titolo di studio.
Per trovare le scuole che hanno bisogno di supplenti, il docente interessato deve cercare nei siti delle scuole e in quelli degli UST (Uffici Scolastici Territoriali.) Questi ultimi, in un’apposita sezione del loro sito, pubblicano tutte le scuole della provincia di competenza che cercano supplenti.
Diverse scuole, in considerazione dell’impossibilità di trovare supplenti neanche dalle scuole vicine, al fine di assicurare il servizio scolastico ai propri studenti, hanno attivato la procedura della MAD (messa a disposizione) da parte dei docenti anche per l’anno scolastico 2024/2025.
A differenza dell’interpello, attraverso il quale sono le scuole che chiedono la disponibilità dei supplenti, con la MAD sono i docenti che inviano alle scuole la loro disponibilità a svolgere delle supplenze.
Non è consentito partecipare alla procedura dell’interpello a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dall’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n° 88 del 2024
Un docente che rinuncia all’assegnazione di una supplenza, dopo averla accettata o non assume servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione, perde la possibilità di conseguire supplenze, per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Qualora dopo aver accettato la supplenza, il docente dovesse abbandonare il servizio, perde la possibilità di conseguire supplenze, per tutti i posti o classi di concorso richieste.
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