In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico potrà pubblicare sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi deve essere inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.
Si tratta dei cosiddetti interpelli, previsti dall’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, con oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Stop alle MAD
Quindi, le MAD (Domande di messa a disposizione) lasciano il posto agli interpelli, così come chiarito dall’Ufficio relazioni con il Pubblico del Ministero:
Priorità a docenti abilitati e/o specializzati
Come previsto dalla ordinanza 88, nell’assegnazione della supplenza verrà data priorità ai docenti in possesso dell’abilitazione e nel caso di posti su sostegno in possesso della specializzazione. Solo in subordine si ricorrerà ai docenti in possesso del solo titolo di studio.
Contenuto degli interpelli
Gli avvisi pubblicati dall’istituzione scolastica dovranno riportare per ogni classe di concorso/tipologia di posto i seguenti elementi essenziali:
- Indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- Modalità e termini di presentazione istanze;
- presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
- Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
- Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
Chi non può partecipare
Non possono partecipare alla procedura coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.