Interrogazione diplomati magistrali abilitati ante 2001/2002

L’interrogazione che i diplomati magistrale ante 2001/2002 ormai abilitati, appartenenti al gruppo facebook “docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento, hanno presentato alla camera dei deputati della commissione istruzione e che l’Onorevole Andrea Maestri con i suoi colleghi firmatari, hanno presentato alla commissione dell’istruzione della camera dei deputati. Da sottolineare il contatto diretto che questo gruppo di docenti precari, non appartenenti a nessun sindacato o gruppo politico, adesso hanno con i parlamentari, poiché la notizia della presentazione della suindicata interrogazione è stata comunicata ad ogni singolo membro del gruppo da parte dell’onorevole Andrea Maestri.

Martedì 25 ottobre 2016, seduta n. 698

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 (di parziale accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), nel quale era stato formalizzato il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, sezione II, che aveva riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 10 marzo 1997, per i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che hanno ottenuto pieno diritto all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento (Gae);
per tale ragione, durante l’aggiornamento del 2014, gli stessi hanno presentato domanda di inserimento in Gae. Confermando il parere del Consiglio di Stato, i primi ricorrenti sono stati inseriti a pieno titolo, con ordinanze n. 5497/3951, n. 5495/3952, n. 5490/3901 e n. 5493/3903. Successivamente, è avvenuto il riconoscimento del loro diritto di immissione in ruolo da parte degli uffici scolastici regionali;
tuttavia, la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con l’avviso del 6 ottobre 2015, ha stabilito che le pronunce del Consiglio di Stato non hanno efficacia erga omnes e pertanto non possono essere estese anche a coloro che non hanno presentato specifico ricorso, esplicando i suoi effetti solamente tra le parti in causa;
tale provvedimento, oltre ad aver accentuato le conflittualità fra personale docente ugualmente precari a parità di titolo e spesso con punteggio superiore e i primi vittoriosi e fortunati ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ha gettato nuovamente la scuola nella più totale confusione. Infatti, parallelamente ai riconoscimenti per il personale oggetto delle ordinanze, è stata «congelata» l’azione dei successivi ricorrenti in attesa di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dapprima fissata per gennaio 2016, poi posticipata a maggio 2016, infine anticipata al 27 aprile 2016;
a parere degli interroganti tale differenza nei provvedimenti che interessano i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro il 2001/2002, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, sancito dalla nostra Costituzione, all’articolo 3;
il riconoscimento del diritto di immissione in ruolo non è avvenuto, a giudizio degli interroganti, su una base logica e razionalmente condivisibile, ma soltanto secondo il «criterio» del tempismo nella presentazione del ricorso che rappresenta una fortuita disparità del diritto, e comporta una situazione invivibile per il cittadino e inaccettabile per qualsivoglia istituzione democratica –:
quali tempestive iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, il Ministro interrogato intenda intraprendere, al fine di tutelare la posizione di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, per il loro inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ed il riconoscimento del conseguente diritto all’immissione in ruolo, superando quella che appare agli interroganti come una discriminazione in essere. (5-09864)

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