Abbiamo sottoscritto un’intesa che rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti di coloro che vorranno muoversi verso una sede diversa dall’attuale e non perdere la titolarità di scuola – spiega il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi all’indomani della firma dell’accordo sindacati Miur sulla mobilità.
Un risultato affatto scontato – sottolinea Turi – perché abbiamo dovuto porre rimedio alle tante incongruenze previste dalla legge. E’ stato rimosso un vincolo ideologico presente nella legge 107, per cui tutti coloro che si spostano devono perdere la titolarità di scuola per quella di ambito, sia nella fase provinciale che in quella interprovinciale.
E’ stato messo in chiaro che il contratto integrativo definisce i criteri per i trasferimenti territoriali e professionali e non entra nel merito della scelta dei docenti da parte del dirigente scolastico che vede la nostra netta contrarietà e l’impegno per cambiare la legge, in questa parte inaccettabile.
L’accordo di ieri piega la rigidità della legge rispetto ai diritti e alle aspettative dei docenti che hanno già una sede di titolarità nella singola scuola e con questo accordo la manterranno.
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Ogni contratto prevede una mediazione ed uno scambio – aggiunge Turi – che in questo caso è stato spostato su tutti i docenti sia nella fase provinciale che in quella interprovinciale, chi ha una sede non la perderà per effetto del trasferimento, sia per coloro che sono stati assunti nel piano straordinario e vedono situazioni migliorative rispetto a quelle previste dalla stessa legge 107.
L’accordo prevede anche un’apposita sequenza contrattuale che rappresenta una finestra di dialogo con il Governo per definire criteri e modalità di assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito che, a nostro parere, devono rispettare pluralismo culturale e libertà di insegnamento.
Nei prossimi giorni convocheremo gli organismi sindacali per la valutazione dell’accordo che deve essere trasformato in un organico articolato contrattuale.
I vantaggi per i lavoratori si valuteranno solo alla fine alla stipula del contratto quando si potrà effettuare una chiara comparazione tra ciò prescrive la legge 107 e quello che prevede il contratto integrativo.
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