Segreto di Pulcinella: la stragrande maggioranza dei docenti è convinta che gli scioperi non servano nulla, non impensieriscano i Governi e facciano anzi solo “risparmiar soldi allo Stato”. Non la pensa così, invece, l’attuale Governo (e i nostri lettori già lo sanno): il 3 dicembre, infatti, l’ARAN — controparte governativa — ha firmato coi Sindacati maggiori una “preintesa” relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento in caso di sciopero per il Comparto Istruzione e ricerca.
Malgrado il radicato convincimento degli insegnanti — i quali, tutti, insegnano anche educazione civica — circa la presunta “inutilità” degli scioperi, tutti i Governi, negli ultimi 30 anni, si son dati un gran daffare per “regolamentare” (leggasi limitare), il diritto scioperare — pur tra sonanti dichiarazioni in merito al riconoscimento e alla garanzia dello stesso diritto — soprattutto nella Scuola. La legge 146/1990 — votata da quasi tutto il Parlamento (ai tempi del Governo Andreotti VI) per “rimediare” alle vittorie dei Comitati di Base della Scuola negli anni ‘80 — stabilì limiti rigidissimi agli scioperi nella Scuola, considerando “servizio pubblico essenziale” gli scrutini. Ricevere la pagella entro la data prevista diventava “diritto della persona costituzionalmente tutelato”, pari al diritto “alla vita, alla salute, alla libertà”.
Poi, con vari interventi successivi, la “Commissione di garanzia” (istituita dall’art. 12 della suddetta Legge) perfezionava l’opera. Vietati gli scioperi di più di due giorni consecutivi (anche orari); proibito abbinare sabato e lunedì. Non più di otto giorni di sciopero per anno scolastico (dodici per la Secondaria). Trattenuta dell’intera giornata per chi scioperi anche solo per due ore. Vietato bloccare scrutini per più di cinque giorni. Vietato lo sciopero tempo indeterminato (anche quello di Collegi, riunioni, eccetera). Vietato programmare più scioperi. Vietato agli ATA lo sciopero degli straordinari (che ossimoricamente significa “vietato astenersi da attività volontarie”!). Multa di € 25.000 per giorno di sciopero “illegittimo” ai Sindacati trasgressori; ai lavoratori, multa da € 100 a 1.000 al dì, con sanzioni disciplinari. “Rarefazione oggettiva”, ossia obbligo (introdotto dal Governo D’Alema) di far passare dieci giorni fra uno sciopero e l’altro. Obbligo di 15 giorni di preavviso, più tentativo di conciliazione (altri sei-otto giorni), prima di ogni sciopero. Obbligo di organizzare uno alla volta gli scioperi, ricominciando la procedura ab ovo ogni volta.
Ennesima puntata della serie, questo nuovo accordo sulle norme di garanzia per gli scioperi introduce il limite alle ore di sciopero per una singola classe «individuato al massimo nel 10% dell’orario complessivo annuo». Aggiunge «l’impegno definire, con il prossimo CCNL, tipologie e modalità attuative di altre forme di astensione collettiva – ad esempio lo sciopero “virtuale” – che potrebbero costituire strumenti innovativi di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto all’istruzione»: tradotto, significa sciopero dichiarato dal lavoratore (con fascia al braccio) e con trattenuta, ma continuando lavorare!
E ancora: divieto di sciopero dal 7 al 9 gennaio, nei primi tre giorni dopo le vacanze pasquali, e dal 1° al 5 settembre. E ancora: comunicazione alla stampa e alle famiglie della previsione di adesione allo sciopero in base al numero degli iscritti al sindacato che l’ha indetto. Aumento a dodici giorni dell’intervallo tra ciascuno sciopero.
Non introdotto ancora, invece, l’auspicabile obbligo per la stampa di spiegare le motivazioni degli scioperi.
Ciliegina sulla torta: «in caso di sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno il personale comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo»: dichiarazione di adesione “irrevocabile”. Sicché la scuola potrà «comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima» dello sciopero, informazioni e percentuali di adesione ai precedenti scioperi, elenco dei servizi garantiti e di quelli previsti.
ARAN e Sindacati “maggiormente” rappresentativi si sono accordati anche su quanto segue: contingente minimo di ATA che non possono scioperare (così nessuna scuola sarà più chiusa da uno sciopero); protocollo d’intesa in ogni scuola tra sindacati maggiori e Dirigente (escludendo così le RSU elette dai lavoratori) sull’organizzazione durante lo sciopero.
Che si sia già deciso di conferire ai Sindacati più potenti il diritto di stabilire col Ministero se uno sciopero di altri sindacati sia legittimo o meno?
Chi insegna — tra l’altro — educazione civica, dovrebbe chiedersi: cosa succederà quando l’arma nonviolenta dello sciopero sarà stata totalmente disinnescata? Che intenzioni ha su Scuola e docenti chi sta per disarmare completamente la categoria? Ma dovrebbero chiederselo anche quei genitori che hanno a cuore la Scuola come istituzione che garantisca il futuro dei loro figli.
O ci si è forse rassegnati ad avere come unico sfogo il mugugno nei corridoi e il commento su Facebook?
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