L’indennità per congedo per cure spettante al lavoratore invalido civile va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, ma deve essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Inps.
Inoltre, è possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
A dirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con interpello n. 10/2013 interviene sull’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.
In particolare, l’istante ha chiesto se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi in questione, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.
Il Ministero ha richiamato le modifiche introdotte dall’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, secondo il quale i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante. Durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Secondo il Ministero, però, tale disposizione va interpretata come riferita esclusivamente al meccanismo di calcolo, non con riferimento al soggetto dovuto al pagamento, che resta il datore di lavoro, anche considerata la ratio del D.Lgs. n. 119/2011, vale a dire l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico.
Per quanto riguarda l’ulteriore quesito, secondo il Ministero è possibile considerare, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, la fruizione frazionata dei permessi come un unico episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.