Categorie: Personale

Invalsi: perché non scegliere fra gli osservatori esterni anche i presidenti della maturità?

Nel marzo del 2013 si scriveva che gli osservatori esterni delle prove Invalsi dovevano possedere i seguenti titoli: “Possono partecipare alla presente selezione i candidati che abbiano conseguito almeno una laurea di primo livello (triennale) entro il giorno di presentazione della domanda o che abbiano insegnato per almeno cinque anni presso la scuola (statale o paritaria) primaria o secondaria.
Nel 2014 a distanza di un solo anno, l’incarico di osservatore esterno alle prove Invalsi è riservato ai dirigenti tecnici, ai dirigenti scolastici, ai docenti collaboratori dei dirigenti, alle funzioni strumentali, ai docenti comandati nell’amministrazione e all’ANSAS, e ai docenti coinvolti in precedenti esperienze di formazione e di valutazione delle indagini OCSE-PISA, IEA-PIRLS e IEA-TIMSS, secondo l’ordine di priorità descritto.
Poteva essere data maggiore attenzione a tutti i presidenti di commissioni degli ultimi esami di stato della scuola secondaria di secondo grado (a.s. 2012/2913), ovvero maggiore attenzione a figure professionali che hanno saputo gestire le complicate dinamiche del cosiddetto esame di maturità.
A tal proposito si ricorda l’articolo 2 del Decreto 30 gennaio 2003 (G.U. n. 84 del 10/4/2003) riguardante i criteri di nomina dei presidenti agli esami di stato, così recita:
Il presidente e’ nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) dirigenti di istituti statali d’istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d’istruzione secondaria superiore;
d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

Aldo Domenico Ficara

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