Oggetto: Comunicazione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (L.107/2015, art.1 c.129)- Rinuncia alla facoltà di presentazione della scheda e dell’eventuale assegnazione del “bonus”.
La sottoscritta, insegnante di Scuola Primaria a T.I., collocata fuori ruolo ex art. 113/417, con mansioni funzionali all’insegnamento, in servizio presso Codesto istituto, in qualità di soggetto avente interesse giuridicamente rilevante verso l’atto indicato in oggetto.
– Visto l’accoglimento da parte della Cassazione dei questi referendari titolati all’abrogazione di alcune parti della legge 107/15, nella fattispecie quelli relativi all’abrogazione del comitato di valutazione e l’assegnazione del merito;
– Considerato che il sistema di valutazione e valorizzazione del merito del personale docente previsto dalla legge 107 comporta uno sterile aumento della competizione individuale tra i docenti, mentre, al contrario, una scuola di qualità ha bisogno di effettiva collaborazione e collegialità.
– Considerato che nella Legge 107 (comma 129, p. 3) si legge che “il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.
– Osservato che tali criteri (comunque provvisori) in termini generali non rappresentano un indice significativo della qualità di insegnamento, né del miglioramento del sistema scolastico.
– Osservato che i criteri elaborati dal CdV dell’Istituto presentano l’aggravante di essere stati individuato e pubblicati senza alcuna previa condivisione collegiale, sebbene raccomandata dallo stesso legislatore, anche se non obbligatoria” .
– Evidenziato che nel determinare una percentuale assenze per l’accesso al “ bonus” , detti criteri violano l’art. 2 e 32 della Costituzione che tutelano i diritti inviolabili e che Il diritto alla salute è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione ed ha una duplice natura: 1)costituisce un diritto fondamentale dell’individuo e ha per contenuto la tutela dell’integrità fisica e psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro.
– Visto che l’assegnazione del bonus dovrà essere sostenuta da adeguata motivazione che si somma ai requisiti della trasparenza e della pubblicità, e notato che tali requisiti sono difficilmente riscontrabili nella tabella dei criteri presentata dal CdV d’Istituto.
– Visto il potere deliberante sull’assegnazione dei premi accordato dalla Legge 107 al Dirigente scolastico. Visto che Il beneficio ha carattere aggiuntivo alla progressione per anzianità e ha natura accessoria, in aperto disaccordo con il CCNL del 1999, tutt’oggi in vigore.
– Data la giurisprudenza di merito che definisce le obbligazioni dei professionisti intellettuali (quali sono i docenti) come obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista che assume l’incarico si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato desiderato, ma non a conseguirlo.”, ” Accettare la valutazione da parte dell’utenza (genitori nel nostro caso) significa facilitare la trasformazione della professione docente da obbligazione di mezzi a quella di risultato e ciò rischia di minare seriamente non solo il conseguimento di un misero bonus ma il proprio stato giuridico”.
– Visto il CV professionale della scrivente la quale ritiene che i titoli, le certificazioni di competenze, la formazione permanente, i brevetti, le pubblicazioni, le attività e le esperienze, in esso descritti siano prevalenti e decisivi per la qualità professionale espressa, ma non compatibili con i criteri individuati da questo CdV.
Tanto premesso, e al fine di non aderire ad un meccanismo con vistosi vizi di incostituzionalità e illegittimità contrattuale dichiara formalmente la propria rinuncia alla facoltà di avvalersi della scheda in oggetto e la propria indisponibilità ad essere individuato come docente “meritevole” .
La sottoscritta chiede, inoltre, che la presente dichiarazione venga protocollata messa a verbale, e inserita nel proprio fascicolo personale.
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