In attesa della firma definitiva, ormai prossina, che renderà vigente l’Ipotesi di Contratto Ipotesi di CCNL 2019/21, si analizzano le novità previste per i permessi per motivi personali o familiari relativamente al personale docente assunto a tempo con contratto a determinato per quanto riguarda la fruizione e la retribuzione.
La novità introdotta dall’Ipotesi di CCNL 2019/21 riguarda il riconoscimento e la retribuzione in quanto, al pari dei docenti di ruolo, anche al personale assunto con contratto sino al 30/06 e al 31/08 inclusi gli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto annuale, hanno diritto, a domanda, a 3 giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari, durante l’anno scolastico, documentati anche mediante autocertificazione.
I 3 giorni di permesso retribuito riguardano i soli docenti assunti con contratto al 31/08 e al 30/06, mentre per i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria i permessi per gli stessi motivi non sono retribuiti, detto personale ha diritto di fruire, sino a un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Entro i limiti della durata del rapporto di lavoro, il personale docente con contratto al 30/06, al 31/08 o assunto dal dirigente scolastico, ha diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi.
Ai docenti assunti con contratto a tempo determinato al 30/06, al 31/08 o con supplenza breve, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami. Il numero di giorni, che possono essere concessi sono al massimo otto giorni complessivi per anno scolastico. Negli otto giorni vanno compresi quelli eventualmente necessari per il viaggio.
I docenti con contratto al 30/06, al 31/08 o supplenti brevi, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, sono concessi 3 giorni di permesso retribuito al mese per l’assistenza a persona disabile.
Per esigenze personali possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore; i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento massimo di 18 ore per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
I docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/06, al 31/08 o supplenti brevi hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito.
In aggiunta al già detto, si precisa che i giorni di permesso retribuiti si computano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti; mentre i giorni di permesso non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio, per cui non sono considerati né giuridicamente né economicamente.
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