Lo ha dichiarato il 2 luglio l’Agenzia delle Entrate, facendo seguito ad un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento delle Finanze, con la quale sono stati resi noti i risultati della verifica dei livelli essenziali di assistenza; è stata in particolare constatata per queste regioni la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 86, della legge n. 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.
Per l’anno d’imposta 2010, pertanto, in queste regioni si applicheranno le maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti.
La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap da effettuare a novembre 2010 che dovrà essere determinato con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali oppure con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul quale la maggiorazione non era applicabile.
In merito all’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpf, gli effetti si avranno dal 2011.
In sostanza, nel 2010 saranno interessati dall’aumento solo i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno; nei loro confronti, i datori di lavoro, in sede di conguaglio, tratterranno l’importo dell’addizionale regionale 2010, applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2009, alle quali si applica la previgente aliquota dell’1,40.