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Irc, niente domanda di trasferimento

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In riferimento ai vari quesiti prevenuti, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 107 dell’11 gennaio 2006, precisa che quanto previsto nell’art. 2, comma 2, del Ccni del 21/12/2005 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2006/2007non trova applicazione nei confronti degli insegnanti di religione, in quanto detto personale è stato immesso in ruolo su posti di dotazione organica regionale (i ruoli regionali degli Irc sono stati disposti dalla legge n. 183/2003 – “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”), per la quale non è prevista l’assegnazione di sede definitiva.

Pertanto, gli insegnanti di religione cattolica neo-assunti in ruolo non devono presentare alcuna domanda di trasferimento ai fini dell’assegnazione della sede definitiva.