Irpef: alcune risposte a quesiti dall’Agenzia delle entrate
L’art. 12 del Tuir prevede che la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo degli stessi, è attribuita al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. In presenza di più figli, l’attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli o, invece, può riguardare solo alcuni di questi? Ad esempio, in presenza di due figli, per uno il coniuge con il reddito più elevato richiede il 100% della detrazione, mentre per l’altro ciascun coniuge richiede il 50%.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve
interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori.
Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
Spese di istruzione
Un contribuente ha chiesto se èpossibile comprendere tra le spese di istruzione, detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica.
La risposta: sono detraibili nella misura del 19% “le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”. La detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Il Miur, interpellato al riguardo, ha precisato che “La legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza …. dei Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”. Inoltre, “la legge equipara ai Conservatori di musica solamente gli Istituti musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati”.
Pertanto, le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età
Quale documentazione è necessario allegare ai fini della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR in caso di accordi stipulati dai Comuni con associazioni sportive, palestre, piscine, per la frequenza delle attività di nuoto, ginnastica ecc.? Sono sufficienti il bollettino di c/c intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che rilascia l’associazione sportiva con l’elenco dei ragazzi che hanno frequentato i corsi sportivi?
“Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, – risponde l’Agenzia – al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2007.
Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare le seguenti indicazioni:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive;
b) della causale del pagamento;
c) dell’attività sportiva esercitata;
d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Il caso prospettato riguarda due genitori che hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione (magari in due città diverse). In questa ipotesi, la detrazione prevista per tali contratti può essere fruita per intero da ciascun genitore? È inoltre necessaria l’esibizione al Caf delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento oppure è sufficiente l’esibizione del contratto di locazione ?
La risposta:l’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del Tuir stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti fuori sede che si trovano in determinate condizioni, spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. Tale importo costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Essendo i due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato, e, pertanto il beneficio è subordinato all’effettivo pagamento dei canoni (che pertanto andrà verificato in sede di assistenza fiscale).