Per capire cosa pagare in materia di iscrizione alle superiori si fa riferimento, come è possibile leggere dal sito dell’URP, al Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 che prevede quattro tipologie di tasse:
Tassa di iscrizione: viene richiesta al momento dell’iscrizione alla scuola superiore, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere pagata ogni anno e per intero, sia nel caso l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso sia costretto ad interrompere la frequenza per vari motivi. Non deve essere ripetuto il pagamento in caso di trasferimento di uno studente ad un altro istituto statale. L’importo è di 15,13 euro.
Tassa d’esame: deve essere pagata per intero al momento della presentazione della domanda per sostenere gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (o esame di maturità). L’importo è di 12,09 euro.
Tassa di diploma: deve essere pagata in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo euro 15,13.
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ESONERI – In alcuni casi si può essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche e, per la precisione, questi casi riguardano il merito, motivi economici e l’appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
CONTRIBUTI- Può accadere però che, al momento dell’iscrizione alle scuole superiori, l’istituto scolastico richieda il pagamento di ulteriori bollettini, anche durante la scuola dell’obbligo. In questo caso si tratta di contributi scolastici. Ne esistono di due categorie:
Contributi scolastici obbligatori: le scuole possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche.
Contributi scolastici volontari: le scuole possono chiedere, ma non obbligare, un contributo per finanziare attività e iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tutti i contributi scolastici volontari devono essere deliberati dal Consiglio d’Istituto. (Ansa)
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